| FINANZIARIA
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Agevolazioni fiscali per il solare termico
Il
Comma 346, Legge Finanziaria 2007, prorogato dalla Legge
Finanziaria 2008 a tutto il 2010, sancisce che è
agevolabile l’installazione di pannelli solari per
la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali
(edifici a destinazione produttivo-commerciale) e anche
in edifici pubblici.
Per
tale tipologia d’intervento spetta una detrazione
del 55% degli importi a carico del contribuente, fino
a un valore massimo della detrazione di € 60.000,
da ripartire in quote uguali in cinque anni.
La spesa massima agevolabile è quindi pari a €
109.090,91.
Chi può fruire dell’agevolazione:
• il proprietario o titolare di altro diritto reale
sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono
le relative spese;
• il familiare convivente del possessore o detentore
dell’immobile oggetto dell’intervento purché
sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a lui
intestati e purché la condizione di convivente
o comodatario sussista al momento dei lavori.
Cosa deve fare chi ristruttura per fruire della detrazione:
• è necessario che le spese detraibili vengano
pagate tramite bonifico bancario da cui risulti la causale
del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga
e il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario
del pagamento;
• il contribuente deve conservare le fatture o le
ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione
dei lavori e la ricevuta del bonifico bancario;
• per l'installazione di pannelli solari, non è
più necessario l'attestato di qualificazione (o
certificazione) energetica.
Ulteriori agevolazioni (bandi, sconti sull'ICI, incentivi)
sono previsti localmente da Regioni e Comuni.
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| Conto
energia per il solare fotovoltaico
Come
funziona
Le componenti incentivanti sono diverse, alcune sono specifiche
della tipologia di impianto.
A grandi linee l'incentivazione si avvale di tre componenti:
1) L'incentivo viene corrisposto sulla base della quantità
TOTALE di energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico.
Il meccanismo incentivante avviene tramite l'erogazione
di un importo prefissato a fronte di ogni kilowattora
(kWh) prodotto dall'impianto, ad un prezzo che supera
notevolmente il prezzo di acquisto della stessa quantità
di energia. L'impianto prevede un contatore che misura
la quantità di energia prodotta dall'impianto fotovoltaico
e su quella base verrà corrisposto l'incentivo.
2) L'energia così prodotta, tolta la quota usata
in loco, può essere immessa e venduta in rete.
Questo ricavo SI SOMMA agli incentivi di cui sopra.
3) Risparmio sulla bolletta dell’ energia elettrica:
l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico e consumata
direttamente costituisce un mancato prelievo dalla rete
di distribuzione, e quindi non pagata dall'utente.
L'erogazione degli incentivi è garantita per un
periodo di 20 anni.
Modalità
di accesso agli incentivi
Il nuovo Decreto Conto Energia prevede un iter burocratico
estremamente snello rispetto al Conto Energia precedente.
Le differenze più sostanziali:
1) eliminazione dei tetti annuali di potenza incentivabile
2) prima della realizzazione dell'impianto, si dovrà
inviare al GSE il progetto preliminare redatto da un tecnico
abilitato e la relativa documentazione
3) ad impianto terminato, si invierà al GSE la
comunicazione di fine lavori, la comunicazione di entrata
in esercizio dell'impianto e la richiesta di accesso agli
incentivi
Le tariffe incentivanti saranno erogate agli impianti
realizzati in conformità alle specifiche tecniche
volute dal Decreto: verranno ammessi agli incentivi gli
impianti realizzati con materiali e componenti nuovi di
fabbrica e soprattutto rispondenti alle norme che ne attestano
la qualità.
Il tetto di potenza incentivabile sulla base del nuovo
decreto Conto Energia è di 1200 MW, ma il decreto
stesso prevede la possibilità di innalzamento del
limite quando esso venga raggiunto.
Tipologie di impianto
Il Decreto prevede tre tipologie di impianto. Le diverse
tipologie, insieme alla potenza, determinano l’ammontare
della tariffa incentivante.
a) Impianto non integrato: impianto collocato al suolo,
oppure su fabbricati di qualsiasi genere ma in modo diverso
da quanto stabilito nei punti che seguono
b) Impianto parzialmente integrato: impianto la cui collocazione
è integrata nelle strutture esistenti. Comprende
tutti quei casi in cui i pannelli sono appoggiati ad una
superficie (tetti o facciate), o, nel caso di tetti piani,
la cui altezza mediana sia inferiore o uguale all'altezza
della balaustra perimetrale.
c) Impianto con integrazione architettonica: è
un impianto in cui i moduli fotovoltaici sostituiscono
una struttura architettonica. Per esempio, moduli fotovoltaici
che costituiscono la parte superiore di una pensilina,
di una tettoia o di un tetto.
La potenza dell'impianto deve essere di almeno 1 kWp.
Tariffe
incentivanti anno 2010
Potenza
KW |
Non
integrati |
Parz.
integrati |
Integrati |
da
1 a 3 kw |
0,384 |
0,422 |
0,470 |
da
3 a 20 kw |
0,365 |
0,433 |
0,442 |
oltre
20 kw |
0,346 |
0,384 |
0,422 |
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Tremonti:
no retroattività sulla detrazione del 55%
Mercoledì 03 Dicembre 2008 17:14
Con un emendamento del Ministro dell'ambiente verrà cancellata
la retroattività delle norme previste nel DL anticrisi
Un'ondata di proteste hanno spinto il ministro dell'Ambiente
Stefania Prestigiacomo a depositare la proposta di emendamento
governativo della norma che sterilizzava la detrazione del 55%.
E' lo stesso Giulio Tremonti che durante un'audizione alla Camera
lo ha annunciato:"La retroattività non ci può
essere e il Parlamento la correggerà - ha detto Tremonti
- ma voglio sul futuro ribadire un criterio: i creditI di imposta
non sono e non possono essere un bancomat. Troppe volte sono
stati utilizzati come bancomat». Tremonti ha definito
«incivile» l'introduzione di crediti di imposta
che poi non sono sufficientemente coperti.
Possono cantare vittoria i contribuenti che hanno effettuato
lavori di riqualificazione energetica nel 2008, ma il settore
nel suo complesso deve superare ancora lo scoglio del tetto
ai fondi stanziati per il 2009-20010 stabiliti nell'articolo
l'articolo 29 del DL 185, decreto anticrisi. Rimane per ora
confermato l'irrigidimento e l'appesantimento dell'iter burocratico
che prevede il "silenzio-rifiuto" entro 30 giorni,
senza collegarlo al reale esaurimento dei fondi. Una misura
deleteria per il settore.
Tra
i più colpiti dall'allergia del governo per l'efficienza
energetica ci sono soprattutto i produttori di impianti di solare
termico. "Siamo stati subissati di telefonate di protesta
e oltre il 90% degli interventi preventivati per i prossimi
mesi sono stati disdettati", dichiara Sergio D'Alessandris
a LaRepubblica, il presidente dell'associazione di categoria
Assosolterm. "Per molte piccole aziende fiorite o cresciute
in questi anni - ricorda - a questo punto si mette davvero male,
in tanti temono il fallimento anche perché in previsione
di un mercato che avrebbe continuato a crescere hanno investito
e si sono allargate per tenere testa alla domanda in espansione".
(Da Kyoto Club)
03/12/2008
Nuovo scambio sul posto
Nuovo
scambio sul posto: il termine per la domanda al GSE è
prorogato al 31 marzo
Il GSE fa sapere che per l'elevato numero di interessati al
nuovo servizio l’istanza è stata prorogata al 31
marzo 2009. I benefici economici comunque decorreranno a partire
dal 1° gennaio 2009.
Come abbiamo già evidenziato in una precedente nostra
notizia, dal 1° gennaio 2009 l’erogazione del servizio
di scambio sul posto sarà effettuata esclusivamente dal
GSE. Pertanto i contratti di scambio sul posto attualmente in
corso con le imprese di distribuzione scadranno il 31 dicembre
2008, secondo quanto già comunicato dalle stesse.
Quindi coloro che hanno già in corso un contratto di
scambio sul posto e i soggetti interessati ad attivare per la
prima volta il servizio, dovranno presentare - tramite il portale
www.gsel.it – la relativa domanda al GSE.
Il GSE fa sapere in una nota che a causa della numerosità
degli interessati al nuovo servizio e per consentire di gestire
in un congruo arco di tempo l’iter di sottoscrizione della
convenzione con il GSE, il termine entro il quale presentare
l’istanza è stato prorogato al 31 marzo 2009, fermo
restando che i benefici economici derivanti dall’erogazione
del servizio decorreranno a partire dal 1° gennaio 2009.
Il GSE precisa che il nuovo regime di scambio sul posto non
ha alcun effetto sugli incentivi erogati agli impianti fotovoltaici
e riguarda esclusivamente la regolazione dell’energia
scambiata con la rete. Il passaggio dal vecchio al nuovo regime
di scambio sul posto non comporta, pertanto, alcuna modifica
ai meccanismi di erogazione dell’incentivo previsto per
l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici (conto
energia fotovoltaico).
Il GSE, attraverso il proprio Contact Center, fornisce a tutti
gli interessati le informazioni e l’assistenza sul nuovo
regime e sulla relativa procedura di attivazione.
Inoltre, in considerazione dell’elevato numero di telefonate
che stanno pervenendo al Contact Center (numero verde 800 19
99 89) e ricordando che il termine entro il quale presentare
la domanda è stato prorogato al 31 marzo 2009, nel caso
in cui il risponditore automatico dovesse segnalare una lunga
attesa si consiglia di richiamare successivamente o, preferibilmente,
di inviare una e-mail all’indirizzo scambiosulposto@gsel.it
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