FINANZIARIA 2 0 0 8
Agevolazioni fiscali per il solare termico

Il Comma 346, Legge Finanziaria 2007, prorogato dalla Legge Finanziaria 2008 a tutto il 2010, sancisce che è agevolabile l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali (edifici a destinazione produttivo-commerciale) e anche in edifici pubblici.

Per tale tipologia d’intervento spetta una detrazione del 55% degli importi a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di € 60.000, da ripartire in quote uguali in cinque anni.
La spesa massima agevolabile è quindi pari a € 109.090,91.
Chi può fruire dell’agevolazione:
• il proprietario o titolare di altro diritto reale sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese;
• il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento purché sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a lui intestati e purché la condizione di convivente o comodatario sussista al momento dei lavori.
Cosa deve fare chi ristruttura per fruire della detrazione:
• è necessario che le spese detraibili vengano pagate tramite bonifico bancario da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento;
• il contribuente deve conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori e la ricevuta del bonifico bancario;
• per l'installazione di pannelli solari, non è più necessario l'attestato di qualificazione (o certificazione) energetica.
Ulteriori agevolazioni (bandi, sconti sull'ICI, incentivi) sono previsti localmente da Regioni e Comuni.

Conto energia per il solare fotovoltaico

Come funziona
Le componenti incentivanti sono diverse, alcune sono specifiche della tipologia di impianto.
A grandi linee l'incentivazione si avvale di tre componenti:
1) L'incentivo viene corrisposto sulla base della quantità TOTALE di energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico. Il meccanismo incentivante avviene tramite l'erogazione di un importo prefissato a fronte di ogni kilowattora (kWh) prodotto dall'impianto, ad un prezzo che supera notevolmente il prezzo di acquisto della stessa quantità di energia. L'impianto prevede un contatore che misura la quantità di energia prodotta dall'impianto fotovoltaico e su quella base verrà corrisposto l'incentivo.
2) L'energia così prodotta, tolta la quota usata in loco, può essere immessa e venduta in rete.
Questo ricavo SI SOMMA agli incentivi di cui sopra.
3) Risparmio sulla bolletta dell’ energia elettrica: l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico e consumata direttamente costituisce un mancato prelievo dalla rete di distribuzione, e quindi non pagata dall'utente.
L'erogazione degli incentivi è garantita per un periodo di 20 anni.

Modalità di accesso agli incentivi
Il nuovo Decreto Conto Energia prevede un iter burocratico estremamente snello rispetto al Conto Energia precedente. Le differenze più sostanziali:
1) eliminazione dei tetti annuali di potenza incentivabile
2) prima della realizzazione dell'impianto, si dovrà inviare al GSE il progetto preliminare redatto da un tecnico abilitato e la relativa documentazione
3) ad impianto terminato, si invierà al GSE la comunicazione di fine lavori, la comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto e la richiesta di accesso agli incentivi
Le tariffe incentivanti saranno erogate agli impianti realizzati in conformità alle specifiche tecniche volute dal Decreto: verranno ammessi agli incentivi gli impianti realizzati con materiali e componenti nuovi di fabbrica e soprattutto rispondenti alle norme che ne attestano la qualità.
Il tetto di potenza incentivabile sulla base del nuovo decreto Conto Energia è di 1200 MW, ma il decreto stesso prevede la possibilità di innalzamento del limite quando esso venga raggiunto.

Tipologie di impianto
Il Decreto prevede tre tipologie di impianto. Le diverse tipologie, insieme alla potenza, determinano l’ammontare della tariffa incentivante.
a) Impianto non integrato: impianto collocato al suolo, oppure su fabbricati di qualsiasi genere ma in modo diverso da quanto stabilito nei punti che seguono
b) Impianto parzialmente integrato: impianto la cui collocazione è integrata nelle strutture esistenti. Comprende tutti quei casi in cui i pannelli sono appoggiati ad una superficie (tetti o facciate), o, nel caso di tetti piani, la cui altezza mediana sia inferiore o uguale all'altezza della balaustra perimetrale.
c) Impianto con integrazione architettonica: è un impianto in cui i moduli fotovoltaici sostituiscono una struttura architettonica. Per esempio, moduli fotovoltaici che costituiscono la parte superiore di una pensilina, di una tettoia o di un tetto.
La potenza dell'impianto deve essere di almeno 1 kWp.

Tariffe incentivanti anno 2010

Potenza KW
Non integrati
Parz. integrati
Integrati
da 1 a 3 kw
0,384
0,422
0,470
da 3 a 20 kw
0,365
0,433
0,442
oltre 20 kw
0,346
0,384
0,422

Tremonti: no retroattività sulla detrazione del 55%
Mercoledì 03 Dicembre 2008 17:14

Con un emendamento del Ministro dell'ambiente verrà cancellata la retroattività delle norme previste nel DL anticrisi


Un'ondata di proteste hanno spinto il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo a depositare la proposta di emendamento governativo della norma che sterilizzava la detrazione del 55%. E' lo stesso Giulio Tremonti che durante un'audizione alla Camera lo ha annunciato:"La retroattività non ci può essere e il Parlamento la correggerà - ha detto Tremonti - ma voglio sul futuro ribadire un criterio: i creditI di imposta non sono e non possono essere un bancomat. Troppe volte sono stati utilizzati come bancomat». Tremonti ha definito «incivile» l'introduzione di crediti di imposta che poi non sono sufficientemente coperti.

Possono cantare vittoria i contribuenti che hanno effettuato lavori di riqualificazione energetica nel 2008, ma il settore nel suo complesso deve superare ancora lo scoglio del tetto ai fondi stanziati per il 2009-20010 stabiliti nell'articolo l'articolo 29 del DL 185, decreto anticrisi. Rimane per ora confermato l'irrigidimento e l'appesantimento dell'iter burocratico che prevede il "silenzio-rifiuto" entro 30 giorni, senza collegarlo al reale esaurimento dei fondi. Una misura deleteria per il settore.

Tra i più colpiti dall'allergia del governo per l'efficienza energetica ci sono soprattutto i produttori di impianti di solare termico. "Siamo stati subissati di telefonate di protesta e oltre il 90% degli interventi preventivati per i prossimi mesi sono stati disdettati", dichiara Sergio D'Alessandris a LaRepubblica, il presidente dell'associazione di categoria Assosolterm. "Per molte piccole aziende fiorite o cresciute in questi anni - ricorda - a questo punto si mette davvero male, in tanti temono il fallimento anche perché in previsione di un mercato che avrebbe continuato a crescere hanno investito e si sono allargate per tenere testa alla domanda in espansione". (Da Kyoto Club)

03/12/2008

Nuovo scambio sul posto

Nuovo scambio sul posto: il termine per la domanda al GSE è prorogato al 31 marzo
Il GSE fa sapere che per l'elevato numero di interessati al nuovo servizio l’istanza è stata prorogata al 31 marzo 2009. I benefici economici comunque decorreranno a partire dal 1° gennaio 2009.
Come abbiamo già evidenziato in una precedente nostra notizia, dal 1° gennaio 2009 l’erogazione del servizio di scambio sul posto sarà effettuata esclusivamente dal GSE. Pertanto i contratti di scambio sul posto attualmente in corso con le imprese di distribuzione scadranno il 31 dicembre 2008, secondo quanto già comunicato dalle stesse.
Quindi coloro che hanno già in corso un contratto di scambio sul posto e i soggetti interessati ad attivare per la prima volta il servizio, dovranno presentare - tramite il portale www.gsel.it – la relativa domanda al GSE.

Il GSE fa sapere in una nota che a causa della numerosità degli interessati al nuovo servizio e per consentire di gestire in un congruo arco di tempo l’iter di sottoscrizione della convenzione con il GSE, il termine entro il quale presentare l’istanza è stato prorogato al 31 marzo 2009, fermo restando che i benefici economici derivanti dall’erogazione del servizio decorreranno a partire dal 1° gennaio 2009.
Il GSE precisa che il nuovo regime di scambio sul posto non ha alcun effetto sugli incentivi erogati agli impianti fotovoltaici e riguarda esclusivamente la regolazione dell’energia scambiata con la rete. Il passaggio dal vecchio al nuovo regime di scambio sul posto non comporta, pertanto, alcuna modifica ai meccanismi di erogazione dell’incentivo previsto per l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici (conto energia fotovoltaico).

Il GSE, attraverso il proprio Contact Center, fornisce a tutti gli interessati le informazioni e l’assistenza sul nuovo regime e sulla relativa procedura di attivazione.
Inoltre, in considerazione dell’elevato numero di telefonate che stanno pervenendo al Contact Center (numero verde 800 19 99 89) e ricordando che il termine entro il quale presentare la domanda è stato prorogato al 31 marzo 2009, nel caso in cui il risponditore automatico dovesse segnalare una lunga attesa si consiglia di richiamare successivamente o, preferibilmente, di inviare una e-mail all’indirizzo scambiosulposto@gsel.it .

 

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