FINANZIARIA 2 0 0 8
Agevolazioni fiscali per il solare termico

Il Comma 346, Legge Finanziaria 2007, prorogato dalla Legge Finanziaria 2008 a tutto il 2010, sancisce che è agevolabile l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali (edifici a destinazione produttivo-commerciale) e anche in edifici pubblici.

Per tale tipologia d’intervento spetta una detrazione del 55% degli importi a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di € 60.000, da ripartire in quote uguali da tre a dieci anni, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione.
La spesa massima agevolabile è quindi pari a € 109.090,91.
Chi può fruire dell’agevolazione:
• il proprietario o titolare di altro diritto reale sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese;
• il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento purché sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a lui intestati e purché la condizione di convivente o comodatario sussista al momento dei lavori.
Cosa deve fare chi ristruttura per fruire della detrazione:
• è necessario che le spese detraibili vengano pagate tramite bonifico bancario da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento;
• il contribuente deve conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori e la ricevuta del bonifico bancario;
• per l'installazione di pannelli solari, non è più necessario l'attestato di qualificazione (o certificazione) energetica.
Ulteriori agevolazioni (bandi, sconti sull'ICI, incentivi) sono previsti localmente da Regioni e Comuni.

 

Conto energia per il solare fotovoltaico

Come funziona
Le componenti incentivanti sono diverse, alcune sono specifiche della tipologia di impianto.
A grandi linee l'incentivazione si avvale di tre componenti:
1) L'incentivo viene corrisposto sulla base della quantità TOTALE di energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico. Il meccanismo incentivante avviene tramite l'erogazione di un importo prefissato a fronte di ogni kilowattora (kWh) prodotto dall'impianto, ad un prezzo che supera notevolmente il prezzo di acquisto della stessa quantità di energia. L'impianto prevede un contatore che misura la quantità di energia prodotta dall'impianto fotovoltaico e su quella base verrà corrisposto l'incentivo.
2) L'energia così prodotta, tolta la quota usata in loco, può essere immessa e venduta in rete.
Questo ricavo SI SOMMA agli incentivi di cui sopra.
3) Risparmio sulla bolletta dell’ energia elettrica: l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico e consumata direttamente costituisce un mancato prelievo dalla rete di distribuzione, e quindi non pagata dall'utente.
L'erogazione degli incentivi è garantita per un periodo di 20 anni.

Modalità di accesso agli incentivi
Il nuovo Decreto Conto Energia prevede un iter burocratico estremamente snello rispetto al Conto Energia precedente. Le differenze più sostanziali:
1) eliminazione dei tetti annuali di potenza incentivabile
2) prima della realizzazione dell'impianto, si dovrà inviare al GSE il progetto preliminare
redatto da un tecnico abilitato e la relativa documentazione
3) ad impianto terminato, si invierà al GSE la comunicazione di fine lavori, la comunicazione di
entrata in esercizio dell'impianto e la richiesta di accesso agli incentivi
Le tariffe incentivanti saranno erogate agli impianti realizzati in conformità alle specifiche tecniche volute dal Decreto: verranno ammessi agli incentivi gli impianti realizzati con materiali e componenti nuovi di fabbrica e soprattutto rispondenti alle norme che ne attestano la qualità.
Il tetto di potenza incentivabile sulla base del nuovo decreto Conto Energia è di 1200 MW, ma il decreto stesso prevede la possibilità di innalzamento del limite quando esso venga raggiunto.

Tipologie di impianto
Il Decreto prevede tre tipologie di impianto. Le diverse tipologie, insieme alla potenza, determinano l’ammontare della tariffa incentivante.
a) Impianto non integrato: impianto collocato al suolo, oppure su fabbricati di qualsiasi genere ma in modo diverso da quanto stabilito nei punti che seguono
b) Impianto parzialmente integrato: impianto la cui collocazione è integrata nelle strutture esistenti. Comprende tutti quei casi in cui i pannelli sono appoggiati ad una superficie (tetti o facciate), o, nel caso di tetti piani, la cui altezza mediana sia inferiore o uguale all'altezza della balaustra perimetrale.
c) Impianto con integrazione architettonica: è un impianto in cui i moduli fotovoltaici sostituiscono una struttura architettonica. Per esempio, moduli fotovoltaici che costituiscono la parte superiore di una pensilina, di una tettoia o di un tetto.
La potenza dell'impianto deve essere di almeno 1 kWp.

Tariffe incentivanti

Potenza
Non integrati
Parz. integrati
Integrati
da 1 a 3
0,40
0,44
0,49
da 3 a 20
0,38
0,42
0,46
oltre 20
0,36
0,40
0,44

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