CURIOSANDO NEL WEB 2008
NO DETRAZIONE 55% PER PANNELLI
FOTOVOLTAICI
RISPOSTA AG ENTRATA
(ANSA) - Niente
detrazione d'imposta per l'installazione di pannelli fotovoltaici.
Lo afferma l'Agenzia delle Entrate rispondendo ad una richiesta
di chiarimento di un cittadino contribuente che ha installato
durante i lavori di ristrutturazione della casa un impianto
fotovoltaico integrato nel tetto.
La richiesta concerneva la possibilita' di beneficiare della
detrazione del 55 per cento del costo sostenuto per l'acquisto
dei pannelli fotovoltaici e per l'eventuale manodopera ai sensi
dell'articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 27 dicembre
2006, Finanziaria 2007; ed al tempo stesso di approfittare della
cumulabilita' di tale agevolazione con gli incentivi previsti
dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre
2003 concernente la promozione dell'energia elettrica prodotta
da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'.
L'Agenzia ha invece chiarito
che il 'Conto energia'', che incentiva gli impianti solari fotovoltaici,
non e' cumulabile con la detrazione Irpef del 55% per il contenimento
del fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale.
La detrazione Irpef in questione, istituita dalla Finanziaria
2007 e' finalizzata al contenimento dei consumi e puo' essere
riconosciuta solo per le spese correlate al risparmio energetico,
eventualmente concomitanti, come i costi di isolamento del tetto.
L'installazione di pannelli fotovoltaici invece
riguarda esclusivamente la produzione di elettricita'. Le norme
agevolative richiamate, anche se entrambe di interesse per il
settore energetico, perseguono finalita' diverse dunque in quanto
l'una, mediante l'erogazione della tariffa incentivante favorisce
la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione
di energia da fonte rinnovabile, l'altra, mediante il riconoscimento
di una detrazione d'imposta per le spese di riqualificazione
degli edifici, favorisce il contenimento dei consumi.
Attraverso la tariffa incentivante, peraltro,
l'investimento iniziale viene recuperato nel tempo mediante
la produzione di energia e, pertanto, il contribuente che volesse
beneficiare di tale incentivo non si troverebbe nella condizione
di aver sostenuto l'onere sul quale far valere la detrazione
d'imposta. (ANSA). XLO